
Detrazione startup al 65% o al 30%: la procedura cambia prima del bonifico

Per una persona fisica che investe nel capitale di una startup innovativa, l’articolo 31 della legge 193/2024 distingue la detrazione de minimis al 65%, prevista per gli investimenti dal 2025, dall’agevolazione ordinaria al 30%, accessibile anche agli investitori societari. Per i conferimenti del 2026, però, il 30% ordinario non risulta fruibile in assenza di un nuovo via libera europeo: nel resoconto della Camera del 17 giugno 2026 il ministro Adolfo Urso ha riferito che la notifica del nuovo regime era stata avviata con l’obiettivo di renderlo retroattivo, senza annunciare un’autorizzazione già concessa.
La scelta del percorso precede il versamento. Le FAQ operative del MIMIT richiedono che la startup presenti l’istanza de minimis prima dell’investimento; per il regime ordinario non prevedono quella domanda e precisano che l’agevolazione non entra nel cumulo de minimis dell’impresa. Queste differenze procedurali restano rilevanti anche mentre l’applicabilità del 30% ai nuovi conferimenti dipende dall’autorizzazione europea.
Investitore, età della startup e importo

Il primo dato è l’identità di chi sottoscrive l’investimento. Il de minimis al 65% è una detrazione IRPEF riservata alle persone fisiche; una società investitrice deve guardare alla disciplina ordinaria, che prevede una deduzione dal reddito imponibile IRES quando il regime è applicabile. Dedurre il 30% dalla base imponibile non equivale a ridurre del 30% l’imposta dovuta.
Per il de minimis l’investimento massimo agevolabile è di 100.000 euro per persona e periodo d’imposta, e la startup deve trovarsi entro il terzo anno dalla prima iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese. Il regime ordinario prevede un massimo di 1 milione di euro investiti per la detrazione delle persone fisiche e di 1,8 milioni per la deduzione delle società; la durata prevista dalla legge arriva fino al quinto anno dall’iscrizione. Una società ancora presente nella sezione speciale può quindi avere superato la finestra del de minimis: lo status va letto insieme alla data della prima iscrizione.
Per entrambi i percorsi occorre considerare anche il risultato dell’operazione sul capitale e gli eventuali rapporti commerciali con la startup. La disciplina esclude l’agevolazione se l’investimento genera una partecipazione qualificata superiore al 25% del capitale o dei diritti di governance. La esclude inoltre quando l’investitore fornisce servizi alla startup, anche tramite una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25% dell’investimento portato a beneficio.
L’istanza de minimis viene prima del versamento
La domanda sulla piattaforma dedicata è un adempimento della startup, non dell’investitore. Deve trasmetterla il suo legale rappresentante prima dell’investimento, indicando il soggetto che investirà. L’impresa deve essere già costituita e iscritta nella sezione speciale quando invia l’istanza; il conferimento iniziale effettuato per costituirla non soddisfa questa sequenza.
Per accedere alla procedura servono lo SPID e la firma digitale del rappresentante legale, oltre agli indirizzi PEC dell’impresa e dell’investitore. Se partecipano più persone fisiche, la startup presenta una domanda per ciascuna: l’istanza riferita a un socio non estende il beneficio agli altri. Importo, investitore e operazione previsti devono quindi essere concordati con l’impresa prima di disporre il bonifico.
Nel percorso ordinario non si usa la piattaforma de minimis. L’eventuale beneficio segue la disciplina dell’incentivo ordinario e si fa valere nella dichiarazione dei redditi, con la documentazione richiesta da quel regime. L’assenza di istanza preventiva non trasforma un investimento già versato in un investimento ammissibile al 65%: per quella detrazione la domanda della startup è un passaggio preliminare.
Che cosa conta come conferimento e quando si considera effettuato
Per l’aumento di capitale ordinario, il conferimento agevolabile deve essere in denaro e risultare destinato al capitale sociale o alla riserva sovrapprezzo delle quote o azioni. Un pagamento alla startup iscritto ad altra voce del patrimonio netto non acquisisce i requisiti fiscali per il solo fatto di essere stato eseguito con bonifico. Prima del trasferimento devono quindi corrispondere la sottoscrizione, la destinazione contabile della somma e, nel de minimis, l’istanza riferita all’investitore.
La data del bonifico non coincide necessariamente con il momento fiscale del conferimento. Nella sottoscrizione di un aumento di capitale rileva il deposito per l’iscrizione al Registro delle imprese della delibera di aumento oppure, se successivo, il deposito dell’attestazione dell’avvenuto aumento. Da quel momento dipende il periodo d’imposta in cui l’investitore può far valere la detrazione. Questa regola sulla data fiscale non elimina l’obbligo di presentare preventivamente l’istanza de minimis.
Gli investimenti in convertendo seguono una previsione specifica: la legge collega la maturazione della detrazione alla disposizione del bonifico con causale «versamento in conto aumento di capitale», purché la somma sia iscritta a riserva patrimoniale. Per questo un accordo in convertendo richiede di distinguere la propria struttura da un aumento di capitale già deliberato, invece di attribuire automaticamente a entrambi la stessa data fiscale.
Il plafond de minimis appartiene alla startup

Il limite di 100.000 euro riguarda l’investimento agevolabile della persona fisica nel periodo d’imposta. Il tetto degli aiuti de minimis riguarda invece l’impresa beneficiaria: la startup non può ricevere più di 300.000 euro di tali aiuti nell’arco di tre anni. Ai fini di questo tetto conta l’importo della detrazione riconosciuta all’investitore, non l’intero capitale che entra nella società; nel calcolo rientrano anche gli altri aiuti de minimis ricevuti dall’impresa.
Esempio puramente ipotetico: un conferimento ammissibile di 40.000 euro produrrebbe una detrazione del 65% pari a 26.000 euro. Se la startup ha soltanto 20.000 euro di capienza residua nel plafond, quel margine non basta a sostenere l’intera detrazione ipotizzata. Anche le istanze per altri investitori incidono sulla disponibilità: l’impresa deve conoscere gli aiuti già ricevuti e le domande previste prima di associare il nuovo conferimento al de minimis.
Il regime ordinario al 30% non consuma quel plafond, ma resta soggetto alle proprie condizioni e, per gli investimenti del 2026, al necessario via libera europeo. Sul medesimo investimento non si sommano le due agevolazioni. Eventuali conferimenti distinti vanno valutati come operazioni separate, con importi e documenti che permettano di attribuire a ciascuno il regime pertinente.
Le prove da tenere allineate
La sequenza documentale nasce prima del pagamento: visura che mostri l’iscrizione nella sezione speciale e la sua data iniziale, identità dell’investitore, condizioni dell’aumento di capitale e destinazione della somma. Per il de minimis si aggiungono l’istanza preventiva individuale e il controllo della capienza della startup. Dopo il conferimento, ricevuta del versamento e depositi societari devono consentire di ricostruire importo e periodo d’imposta.
Se l’investimento passa attraverso un organismo di investimento collettivo che investe prevalentemente in startup innovative, occorre identificare il soggetto che riceve il denaro e le attestazioni relative all’investimento indiretto. La semplice esposizione economica a una startup non basta a stabilire quale conferimento sia agevolabile. Per chi valuta il 30% su un’operazione del 2026, la verifica dell’autorizzazione europea viene prima di includere il beneficio nel rendimento atteso.
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