Startup o PMI innovativa: il passaggio cambia requisiti e utili

|Autore: Redazione QUASA|6 min di lettura
Startup o PMI innovativa: il passaggio cambia requisiti e utili

La startup innovativa è riservata a una società giovane, richiede un indicatore di innovazione e vieta la distribuzione degli utili, come indicano i requisiti ministeriali per le startup. La PMI innovativa non ha un limite di età, ma richiede l’ultimo bilancio certificato e almeno due indicatori, secondo la normativa ministeriale sulle PMI innovative.

Il passaggio è possibile anche senza interruzione tra le iscrizioni speciali, purché l’impresa possieda già i requisiti della PMI innovativa. La scadenza dello status di startup, da sola, non attribuisce la nuova qualifica: contano il bilancio, le dimensioni aziendali e una seconda prova di innovazione.

Età, bilancio e attività: chi può accedere

Una startup innovativa deve essere stata costituita da non più di cinque anni. Dal secondo anno, il valore totale della produzione annua risultante dall’ultimo bilancio approvato non può superare cinque milioni di euro. Questo limite riguarda il valore della produzione, non il fatturato impiegato per misurare la dimensione di una PMI: usare i due dati come se fossero equivalenti può portare a una scelta errata.

Per la PMI innovativa non c’è un’età massima, ma occorre la certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato da parte di un revisore contabile o di una società di revisione. Una società appena costituita, priva di un bilancio da certificare, non diventa quindi PMI innovativa solo perché assume ricercatori o possiede un brevetto. Entrambe le qualifiche riguardano società di capitali, comprese le cooperative, e richiedono un collegamento con l’Italia secondo le condizioni previste per la sede.

La startup ha inoltre un vincolo sull’attività: l’oggetto sociale esclusivo o prevalente deve riguardare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; l’attività prevalente non può essere di agenzia o consulenza. La PMI innovativa non è soggetta allo stesso requisito sull’oggetto sociale. Questa differenza può contare per un’impresa che cambia attività durante la crescita, ma non sostituisce gli altri requisiti di accesso.

La matrice dell’innovazione: soglie diverse e una prova in più

Ricerca, personale qualificato e proprietà intellettuale sono le tre strade previste per dimostrare l’innovazione. Alla startup basta soddisfarne una; alla PMI ne servono almeno due. Le soglie della PMI sono più basse per ricerca e personale, ma il numero maggiore di indicatori richiesti cambia la valutazione complessiva.

  • Ricerca, sviluppo e innovazione. Per la startup, le spese di ricerca e sviluppo devono raggiungere almeno il 15% del maggiore tra costo e valore totale della produzione. Per la PMI, le spese di ricerca, sviluppo e innovazione devono essere almeno il 3% della maggiore fra le stesse grandezze. Le spese della PMI devono emergere dall’ultimo bilancio approvato ed essere descritte nella nota integrativa.
  • Personale qualificato. La startup raggiunge l’indicatore con almeno un terzo della forza lavoro composto da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori qualificati, oppure con almeno due terzi in possesso di laurea magistrale. Per la PMI le quote scendono rispettivamente a un quinto e a un terzo. Il calcolo riguarda la forza lavoro complessiva, inclusi i collaboratori ammessi dalla norma.
  • Proprietà intellettuale. Può rilevare una privativa industriale pertinente all’oggetto sociale e all’attività d’impresa, detenuta anche come depositaria o licenziataria, oppure la titolarità dei diritti su un programma per elaboratore originario registrato. Un marchio, da solo, non soddisfa questo indicatore.

Una startup che oggi si qualifica soltanto grazie al personale, per esempio, deve dimostrare anche spese ammissibili o proprietà intellettuale per accedere alla sezione delle PMI innovative. Se invece utilizza la ricerca come secondo indicatore, la percentuale va ricostruita sulle voci contabili richieste: un investimento annunciato o preventivato non prende il posto delle spese risultanti dal bilancio.

Dimensioni e utili: due verifiche separate

Entrambe le imprese devono rientrare nella definizione europea di PMI. La raccomandazione europea sulle PMI fissa il limite a meno di 250 occupati e a un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure a un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni. Il fatturato può dunque superare la sua soglia se il totale di bilancio resta entro il limite, mentre il requisito degli occupati deve comunque essere rispettato.

Il calcolo non si ferma sempre ai dati della società che presenta la domanda. Le partecipazioni possono renderla associata o collegata ad altre imprese, i cui dati incidono sulla dimensione da dichiarare secondo le regole europee. Per la startup si aggiunge il limite specifico sul valore della produzione: superarlo non esclude di per sé l’accesso come PMI innovativa, se la società continua a rientrare nella definizione europea e soddisfa gli altri requisiti.

Il confronto del Registro delle imprese distingue il divieto di distribuire utili imposto alla startup dalla sua assenza fra i requisiti della PMI innovativa. La startup non deve distribuire utili né averne distribuiti; per la PMI innovativa lo status speciale non introduce lo stesso divieto. La distribuzione dopo il passaggio resta comunque soggetta alle ordinarie condizioni societarie e non deriva automaticamente dalla nuova iscrizione.

Quanto dura lo status di startup

Per la startup occorre distinguere l’età della società dagli anni trascorsi nella sezione speciale. La circolare ministeriale sul mantenimento dello status prevede che, dopo i primi tre anni di iscrizione, la permanenza fino a cinque anni complessivi richieda almeno una condizione aggiuntiva. Tra gli esempi figurano un’intensità più alta delle spese di ricerca e sviluppo, un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione o l’ottenimento di un brevetto.

La circolare chiarisce anche un caso decisivo per programmare il passaggio: se la prima iscrizione come startup avviene dopo due o più anni dalla costituzione, lo status termina allo scadere dei cinque anni dalla costituzione, prima che maturino tre anni di iscrizione. Ulteriori estensioni legate alla fase di crescita hanno requisiti specifici. La PMI innovativa, invece, non ha una scadenza legata all’età, ma deve confermare ogni anno almeno due indicatori di innovazione, pena la perdita dello status speciale.

La checklist per il passaggio

  1. Ricostruire la data di costituzione e quella della prima iscrizione come startup. Servono entrambe per stabilire quale termine di permanenza si applica e quanto tempo resta per preparare la nuova qualifica.
  2. Accertare che l’ultimo bilancio e l’eventuale consolidato siano certificati. Se la ricerca è uno degli indicatori scelti, individuare nel bilancio le spese ammissibili e la relativa descrizione nella nota integrativa.
  3. Calcolare occupati e grandezze economiche secondo la definizione europea di PMI, includendo le imprese associate o collegate quando le regole lo richiedono. Il solo bilancio della società richiedente può dare un quadro incompleto.
  4. Identificare due indicatori effettivamente soddisfatti e raccogliere le informazioni pertinenti su spese, qualifiche del personale, privative industriali o software registrato. Le soglie della PMI vanno applicate ai dati dell’impresa che chiede l’iscrizione.
  5. Presentare la domanda e la dichiarazione dei requisiti per la sezione speciale delle PMI innovative coordinandole con la cessazione dell’iscrizione come startup. Le due iscrizioni speciali non possono coesistere; la continuità è possibile se le condizioni della nuova qualifica sono già presenti.

La verifica annuale prosegue dopo il passaggio: per conservare lo status di PMI innovativa occorre confermare il possesso degli indicatori richiesti. Una qualifica accessibile al momento dell’iscrizione può quindi venire meno se cambiano il personale, le spese o i diritti su cui si fondava.

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